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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1952, n. 1464,
relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di
guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 luglio 1954 al 30
giugno 1955.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO