Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I fondi rustici, compresi in successioni apertesi dall'entrata in
vigore della presente legge, non sono soggetti ad accertamento di
valore, qualora il valore dichiarato non risulti inferiore al valore
di essi fondi calcolato in base alle tabelle compilate dalla
Commissione censuaria centrale per l'applicazione dell'imposta
progressiva straordinaria sul patrimonio aggiornate secondo il
coefficiente che sara' determinato ogni anno dalla Commissione
censuaria centrale ed approvato con decreto del Ministro per le
finanze.
Per i territori nei quali successivamente alla data di riferimento
per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul
patrimonio, sia subentrato ai vecchi catasti vigenti il nuovo catasto
terreni, la Commissione censuaria centrale provvedera' direttamente
alla determinazione dei nuovi coefficienti da adottare agli effetti
della presente legge per la valutazione dei terreni in base ai
redditi dominicali risultanti dagli atti del nuovo catasto.
Restano terme le disposizioni degli articoli 15 e seguenti dei
regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 per quanto riguarda la
valutazione dei boschi e delle aree fabbricabili.