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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile
dello Stato e delle Amministrazioni auto nome da esso dipendenti gli
importi delle somme dovute o da riscuotere e delle ritenute da
effettuare a qualsiasi titolo, compresi quelli parziali di un unico
atto, sono arrotondati a lire intere per difetto o per eccesso a
seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a 50
centesimi.
L'arrotondamento di cui sopra non si effettua sugli elementi che
costituiscono base di calcolo per la determinazione dei singoli
importi, quali i prezzi, i coefficienti e le aliquote percentuali.