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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ospedali, le Universita' con Facolta' di medicina e chirurgia,
gli ospedali militari principali e secondari e gli altri enti
pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso
dei mezzi occorrenti, possono istituire scuole per infermiere
generiche e per infermieri generici, rispondenti alle necessita'
assistenziali.