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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica provvede a
concedere ai congiunti degli infermi affetti da lebbra, ricoverati in
appositi luoghi di cura, ai ricoverati stessi, a quelli dimessi e
tenuti in osservazione, a decorrere dal 1 luglio 1953, un sussidio a
titolo di soccorso giornaliero, sempreche' detti congiunti risultino
a carico degli infermi e questi versino in condizioni di bisogno. La
misura del sussidio e le, modalita' di corresponsione saranno
stabilite con disposizioni da emanarsi dall'Alto Commissariato per
L'igiene e la sanita' pubblica, sentito il Ministero del tesoro.