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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere
professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle
vigilatrici d'infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli
articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie, o in
applicazione degli articoli 42 e 43 del regio decreto-legge 21
novembre 1929, n. 2230, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084,
o a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940,
n. 1098.
Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi,
residenti nella Provincia sia esiguo, l'Alto Commissario per l'igiene
e la sanita' pubblica, sentito il Collegio interessato, puo' disporre
che un Collegio abbia per circoscrizione due o piu' Province
finitime, designandone la sede.