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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' stabilito in lire 240.000 annue l'ammontare delle pensioni
straordinarie concesse con i seguenti provvedimenti:
decreto legislativo 1 febbraio 1948, n. 68, a favore della vedova
dell'onorevole Bruno Buozzi, signora Caterna Caggianesi ed a favore
della vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo,
signora Amalia Dematteis;
decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 680, a favore della vedova
del generale Simone Simoni, signora Mercedes Biscossi;
legge 17 gennaio 1949, n. 17, a favore della vedova
dell'onorevole Achille Grandi, signora Maria Crovatto;
legge 1 dicembre 1949, n. 897, a favore della vedova del tenente
colonnello Giovanni Frignani, signora Castellina Castellani.
Le pensioni di cui al precedente comma sono cumulabili con tutti
gli altri assegni eventualmente spettanti a norma delle disposizioni
vigenti sulle pensioni.