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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque intenda impiantare e gestire una pubblica stazione di
monta equina deve munirsi di apposita autorizzazione. A tal fine deve
inoltrare domanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il
quale provvede al rilascio della autorizzazione, su conforme parere
della Commissione per l'esame dei cavalli ed asini stalloni, di cui
all'art. 4.
Analoga domanda di autorizzazione devono inoltrare, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
conduttori di pubbliche stazioni di monta equina, gia' in funzione
alla data anzidetta.
L'autorizzazione ha la durata di tre anni, e' strettamente
personale, ed e' rinnovabile alla scadenza, purche' sussistano le
condizioni di cui al successivo art. 3.