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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I Consigli direttivi - degli Ordini dei medici-chirurghi, dei
veterinari e dei farmacisti e i Consigli direttivi dei Collegi delle
ostetriche, in carica al 31 dicembre 1953, continuano a funzionare
fino al 31 dicembre 1954.
A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione
siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO