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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine per la emanazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20
dicembre 1952, n. 2385, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e
degli oli da essi ottenuti, e' fissato al 31 dicembre 1954.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 29 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO