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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di conferire i
posti che siano o si renderanno vacanti entro il periodo di un anno
dall'entrata in vigore della presente legge nel grado 9° del ruolo
tecnico - gruppo B - dei periti, mediante concorsi per esami fra gli
appartenenti ai gradi 11° e 10° del ruolo medesimo i quali negli
ultimi tre anni abbiano avuto una qualifica non inferiore al distinto
e che avendo compiuto, alla data del decreto che indice l'esame, il
biennio di permanenza nel ruolo di cui trattasi prescritto dall'art.
6, ultimo comma, del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, abbiano
inoltre maturato, alla medesima data, un'anzianita' complessiva di
servizio nel ruolo dei periti e nel soppresso ruolo di 2ª categoria
dei tecnici o nel soppresso ruolo transitorio dei meccanici di
provenienza, di almeno quindici anni.