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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre
1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della
vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e'
prorogata a tutto il 14 luglio 1956 per i fini previsti dall'articolo
medesimo.
Il Governo e' inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad
apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della
vigente tariffa le aggiunte e le modificazioni che si rendessero
necessarie:
a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista
dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;
b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima
applicazione della nuova tariffa;
c) per una migliore formulazione tecnica del testo nonche' per il
coordinamento di esso con le disposizioni concernenti tributi
applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, e
con gli accordi internazionali.
Le modificazioni e le aggiunte di cui al precedente comma non
potranno determinare l'applicazione di dazi piu' elevati di quelli
previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o
considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.