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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti
di riporto e' portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i
contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un massimo
di 180 giorni per i contratti a termine su merci e derrate.