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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 23 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e' modificato come
segue:
"Il beneficio di cui al precedente art. 13 e' esteso alle
costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di
lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui
costruzione sia stata iniziata, dopo l'entrata in vigore del decreto
legislativo luogotenenziale 24 aprile 1916, n. 350"
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 29 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - ROMITA -
TREMELLONI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO