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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato a concedere
contributi ad Istituti, Enti e Associazioni per l'organizzazione di
mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti
dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con
l'estero nonche' per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la
propaganda di prodotti italiani all'estero.