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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza
per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 5
della legge 28 luglio 1939, n. 1436, modificato dall'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 366, e'
fissata in ragione del 4,00 per cento della retribuzione, di cui il
2,75 per cento a carico dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto
dipende e l'1,25 per cento a carico dell'iscritto.
L'applicazione del contributo nella misura di cui al precedente
comma ha effetto a partire dal 1 gennaio 1954.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 29 ottobre 1954
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO