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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche
di irrigazione nei comprensori di bonifica, ai sensi del regio
decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' autorizzata la spesa di lire 25
miliardi.