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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito
nell'art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923,
n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale
ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali
fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e
animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto
predetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - VILLABRUNA -
TREMELLONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO