Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE PELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura dell'indennita' di residenza a favore delle farmacie
rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie,
modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, e dalla
legge 20 febbraio 1950, n. 54, e' elevata ad un massimo di lire
200.000 annue.
L'indennita' di cui sopra e' elevata a lire 300 mila per quelle
farmacie il cui reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile
agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.
La predetta indennita', nel caso di farmacie non di nuova
istituzione, puo' essere concessa qualora il reddito medio
imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di
ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a lire
400.000, oltre la quota di abbattimento alla base.