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La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' abrogato il secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 4
agosto 1932, n. 1296.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla; osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto,
il Guardasigilli: DE PIETRO