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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e
pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti
alla pulizia con rapporti di lavoro continuativo negli immobili
urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di
cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case
popolari, e' dovuto il riposo nelle feste infrasettimanali, previste
dalla legge 27 maggio 1949, n. 260.