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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le agevolazioni tributarie previste in materia edilizia dalle leggi
25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, sono prorogate, con
effetto dal 1 gennaio 1954 fino al 31 dicembre 1954.
E' ammesso il rimborso, a favore degli interessati, delle imposte
pagate nel detto periodo e non dovute in base alla presente legge,
purche' essi ne facciano domanda agli uffici competenti entro un anno
dalla sua entrata in vigore.