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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottoindicati articoli del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1243, e le tabelle allegate sono modificate come segue:
Art. 1. - "Sono istituiti il ruolo unico dei segretari (gruppo B) e
il ruolo unico degli applicati di segreteria (gruppo C) per gli
Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale il
cui personale di segreteria sia a carico dello Stato.
Ogni Istituto ha un segretario; negli Istituti in cui la media
della popolazione scolastica dell'ultimo biennio non raggiunga i 250
alunni le funzioni di segretario vengono affidate ad un applicato di
segreteria.
Agli Istituti in cui la media della popolazione scolastica
dell'ultimo biennio superi i 300 alunni e' assegnato, in aggiunta al
segretario, un applicato di segreteria; agli stessi Istituti in cui
la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i
600 o i 1000 alunni sono assegnati, in aggiunta al segretario,
rispettivamente un secondo e un terzo applicato di segreteria.
La carriera del personale di segreteria e' stabilita dalle tabelle
A e B annesse al presente decreto".
Art. 9. - "Agli effetti della assegnazione del personale di
segreteria, la popolazione scolastica delle classi di ginnasio va
calcolata in aggiunta a quella dei licei cui le suddette classi sono
annesse.
Agli stessi effetti la popolazione scolastica delle classi residue
di ginnasio isolato va calcolata in aggiunta a quella delle scuole
medie derivate dalla trasformazione del corso inferiore dei ginnasi
stessi".
Art. 10. - "I ruoli organici del personale di segreteria
comprendono 577 posti di segretario e 1028 posti di applicato di
segreteria.
Detti ruoli organici, per il periodo di cinque anni a partire
dall'entrata in vigore della presente legge, saranno riveduti, in
relazione alle variazioni del numero degli Istituti e degli alunni di
cui all'art. 1, con decreto del Presidente della Repubblica da
emanare sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con quello per il tesoro, udito il parere del Consiglio di
Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".
Art. 11. - "Le promozioni al grado 90 (segretario di 1ª classe)
sono conferite mediante esame di merito distinto, o mediante esame di
idoneita' ai segretari i quali, alla data del decreto che indice
l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, dodici o quindici anni di
servizio effettivo complessivo nei gradi inferiori dei ruoli di
gruppo B della stessa Amministrazione, compreso il periodo di prova.
L'anzianita' richiesta dal precedente comma e' ridotta di due anni
per coloro i quali siano provvisti di laurea.
Le norme per lo svolgimento degli esami di merito distinto e di
idoneita' saranno stabilite con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di
concerto con quello per il tesoro".
Art. 12. - "I segretari in servizio alla data del 1 gennaio 1948
sono inquadrati nel ruolo di gruppo B di cui all'art. 1, se in
possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'art. 3 o di altro
diploma rilasciato da Istituto di istruzione media di secondo grado,
subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneita' su
programma stabilito con ordinanza del Ministro per la pubblica
istruzione.
Ai candidati agli esami di idoneita' di cui al precedente comma e'
dovuto il trattamento di missione alle condizioni stabilite dall'art.
45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
A coloro che ottengono il passaggio ai sensi dei commi precedenti
sono attribuiti nel nuovo ruolo, con decorrenza, ai soli effetti
giuridici, dal 1 gennaio 1948 ed agli effetti economici dal 1 gennaio
1954, il grado e la qualifica spettanti in base alla anzianita'
acquisita nel ruolo di provenienza, valutata in ragione di due terzi.
Tale anzianita' e' valutata nella stessa misura ai fini
dell'ammissione agli esami di cui all'art. 11.
Nella prima attuazione della presente legge, la promozione al grado
9° avverra' in base a scrutinio per anzianita' congiunta al merito,
tenuto conto dell'anzianita' riconosciuta per effetto della presente
legge.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
segretari in servizio alla data del 1 gennaio 1948 che abbiano
conseguito o conseguano uno dei titoli di studio indicati nel primo
comma entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per essi l'inquadramento nel ruolo di gruppo B avra' effetto
dalla data di conseguimento del titolo di studio".
Art. 13. - "I segretari che non siano in possesso del titolo di
studio richiesto o che non abbiano superato l'esame di idoneita' di
cui al precedente articolo restano nell'attuale ruolo di gruppo C,
che viene trasformato in ruolo transitorio, con sviluppo di carriera
dal grado 12° al 10° e con effetto dal 1 gennaio 1948.
Per l'inquadramento nei gradi 11° e 10° del ruolo transitorio di
cui al precedente comma e' richiesta sola un'anzianita', compreso
l'eventuale periodo di prova, di anni nove e dodici di servizio,
rispettivamente.
I vincitori del concorso per titolo a 230 posti di segretario,
indetto con decreto Ministeriale 4 luglio 1947, e i sottufficiali
vincitori del concorso indetto dal Ministero per la difesa-Esercito
con bando del 20 febbraio 1948 sono inquadrati nel ruolo transitorio
di cui al primo comma, a decorrere dal giorno in cui vengono assunti
in ruolo. Ai soli effetti giuridici la nomina dei predetti
sottufficiali non potra' avere decorrenza posteriore a quella dei
vincitori del concorso per titoli a 230 posti.
I vincitori dei predetti concorsi che all'atto dell'assunzione in
ruolo sono in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'art.
3 o di altro diploma rilasciato da Istituto di istruzione di secondo
grado saranno inquadrati, con effetto dal giorno della nomina, nel
ruolo di gruppo B, subordinatamente all'esito favorevole di un esame
di idoneita' che verra' indetto ai sensi dell'articolo 12.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai
segretari provenienti dai predetti concorsi che abbiano conseguito o
conseguano uno dei titoli sopraindicati entro tre anni dalla entrata
in vigore della presente legge. Per essi l'inquadramento nel gruppo B
ha effetto dalla data del conseguimento del titolo di studio e
l'anzianita' acquisita nel ruolo transitorio di gruppo C e' valutata
nella stessa misura e agli stessi fini di cui al comma terzo
dell'art. 12.
In corrispondenza del numero dei presenti nel ruolo transitorio
predetto, dopo effettuati gli inquadramenti di cui ai commi
precedenti, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nei ruoli
del personale di segreteria o di ordine di cui alle annesse tabelle A
e B".