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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529,
e' sostituito dal seguente:
"L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata a
provvedere all'impianto di collegamenti telefonici:
a) nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai
1000 abitanti;
b) in quelle che, avendo una popolazione compresa fra i 1000 ed i
500 abitanti, siano distanti piu' di 5 chilometri dal piu' vicino
posto telefonico pubblico;.
c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di
almeno 300 unita', distribuita in abitazioni entro un perimetro il
cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non
inferiore ai 600 metri sul livello del mare e distino piu' di 5
chilometri dal piu' vicino posto telefonico pubblico;
d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e e), anche se aventi
una distanza dal piu' vicino posto telefonico pubblico inferiore a
quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 600 metri, quando
concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale;
e) negli scali ferroviari che distino piu' di 4 chilometri dal
piu' vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici
previsti dalla presente disposizione sono installati ciascuno nei
locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti
dall'Amministrazione delle ferrovie".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - CASSIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO