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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stato di ufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e dei
diritti inerenti al grado.
Lo stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e
cessa con la perdita del grado.