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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio
1952:
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle
frontiere delle merci trasportate per ferrovia;
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle
frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.