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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assicurazione malattia e' resa obbligatoria per i proprietari,
affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente
si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e
al governo del bestiame, nonche' per gli appartenenti ai rispettivi
nuclei familiari, che favorino abitualmente nei fondi o che siano a
carico, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo
familiare sia superiore al 50 per cento di quella occorrente per le
normali necessita' delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e
il governo del bestiame, accertate con le modalita' di cui all'art. 5
dei regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Per la valutazione della forza lavorativa, a ciascuna unita' attiva
del nucleo famigliare e' attribuita la frequenza annua di 280
giornate lavorative.
Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali d'opera
inferiore alle 30 giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni
in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro
titolo.