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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli ufficiali inferiori gia' in servizio permanente effettivo
della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi
degli articoli 5 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7
maggio 1948, n. 810, il periodo di godimento dell'assegno mensile
previsto dalle lettere b) dei predetti articoli e' considerato utile
per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed
effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei citati decreti legislativi.
Analogamente, per i sottufficiali gia' in carriera continuativa
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal
servizio ai sensi degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13
maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, il periodo di
godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere b) dei numeri
2) dei predetti articoli e' considerato utile ai fini del
raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo
stabiliti dai numeri 1 degli stessi articoli.