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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e
scolastiche e straniere all'estero, a norma del testo unico 12
febbraio 1940, n. 740, percepisce:
a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia
diversamente disposto;
b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;
c) le indennita' eventuali che gli possono spettare in forza
delle disposizioni contenute nella presente legge.