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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'86° corso
dell'Accademia di fanteria e cavalleria di Modena e dal 125° corso
dell'Accademia di artiglieria e genio di Torino, che a causa degli
eventi bellici hanno ultimato il secondo anno accademico, presso
l'Accademia militare di Lecce, in date diverse, assumono, ai soli
effetti giuridici, la stessa anzianita' assoluta di nomina a
sottotenente 1 febbraio 1945, L'anzianita' relativa di tutti gli
ufficiali di cui al precedente comma, nel grado di sottotenente,
viene stabilita in base al punto di media generale da ciascuno di
essi riportato al termine del corso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1951
EINAUDI
SCELBA - TAVIANI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO