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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il libretto d'iscrizione, rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione di
apparecchi radio-riceventi atti o adattabili alla ricezione delle
radioaudizioni o delle diffusioni televisive, costituisce licenza
d'uso ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa nelle
seguenti misure:
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni: lire 850 per anno
solare;
b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive: lire 3000 per
anno solare; tale aliquota comprende anche la tassa dovuta per
l'abbonamento alle radioaudizioni, connesso con l'abbonamento alle
trasmissioni televisive.
Alle stesse tasse sono soggetti gli speciali contratti di
abbonamento conclusi dall'Ente concessionario e le licenze speciali
gratuite da detto Ente accordate, a norma delle vigenti disposizioni,
fatta eccezione per i contratti con pubblici esercizi, ai quali si
applicano le norme di cui all'art. 2 della presente legge.
Sui libretti d'iscrizione riguardanti apparecchi di radiodiffusione
installati su autovetture con oltre 13 Hp tassabili ai fini fiscali o
su navi, la tassa di concessione governativa e' dovuta nella misura
di lire 5000 annue.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246.