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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato combattenti della
guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, sono ammessi ai seguenti concorsi
interni per titoli e per esperimento pratico:
a) a posti di ispettori di 2ª classe se rivestiti di qualifica di
grado VI ferroviario con anzianita' di grado non inferiore ad anni
due e a posti di allievo ispettore negli altri casi, se in possesso
di laurea;
b) a posti di segretario, disegnatore, assistente lavori,
sottocapo delle stazioni e capo-tecnico di 3ª classe, se in possesso
di licenza di scuola media superiore;
c) a posti di alunni d'ordine delle stazioni, aiutanti
disegnatori, sorveglianti ai lavori, conduttori, se in possesso di
licenza di scuola media inferiore;
d) a posti di guardasala, frenatore, operaio, motorista delle
navi traghetto, capo squadra cantoniere, aiuto macchinista, se in
possesso di licenza di scuola elementare e, per questa ultima
qualifica, anche delle prescritte abilitazioni.