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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al notaio per gli atti e per le prestazioni a lui attribuiti dalla
legge sull'ordinamento del notariato e da altre leggi sono dovuti gli
onorari ed i diritti accessori determinati dalla presente tariffa ed
il rimborso delle spese.
Se gli onorari e i diritti accessori non possono essere determinati
in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni
contenute nella presente legge, che regolano casi simili o materie
analoghe.
Oltre agli onorari e ai diritti preveduti dalla presente tariffa
nessun altro compenso e' dovuto al notaio per gli atti e le
prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della tariffa
stessa. Ogni convenzione contraria e' nulla.