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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069,
concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui cementi
e sugli agglomeranti cementizi, con la seguente aggiunta:
"Per i primi due anni di applicazione, l'imposta di fabbricazione
sui cementi e sugli agglomeranti cementizi istituita col
decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, sara' riscossa per i cementi
e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale col sistema
dell'abbonamento annuale, osservate le norme che saranno stabilite
con decreto del Ministro per le finanze.
"L'abbonamento e' obbligatorio per tutti i fabbricanti di cementi e
di agglomeranti cementizi soggetti ad imposta, salvo quanto disposto
dal successivo art. 2 per i cementi e gli agglomeranti cementizi
importati dall'estero".