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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 novembre 1952, gli assegni familiari e i relativi
contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco
nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica
per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli
impiegati ed operai prevista dalla tabella 1 allegata alla presente
legge, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.