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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno
1952, gli assegni familiari per il settore dell'industria della Cassa
unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per
gli impiegati ed operai, prevista dalla tabella A allegata alla
presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.