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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso ogni Provveditorato agli studi, oltre al ruolo
previsto con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
2 maggio 1947, n. 499, ratificato, con modificazioni, con legge 23
aprile 1952, n. 526, un ruolo di maestri in soprannumero.
Il numero dei posti di tale ruolo e' pari al decimo dei posti del
ruolo istituito con il decreto legislativo predetto.