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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi
all'Italia (E.N.D.S.I.) a pareggio dei bilanci dell'Ente stesso per
gli esercizi 1952-53 e 1953-54 un contributo a carico dello Stato di
lire 380 milioni, in ragione di lire 190 milioni per ognuno dei
predetti bilanci.