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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti
a carico dello Stato per il riconoscimento, a norma delle vigenti
disposizioni ai fini previdenziali, dei periodi di servizio militare
compiuti dai marittimi mercantili e non coperti da contribuzioni, e'
concesso da parte dello Stato, salvo conguaglio, un anticipo a favore
della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni
per l'esercizio finanziario 1953-54.