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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui
agli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto
1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 5 maggio 1947, n. 381, rimangono in vigore sino al 31 maggio
1955.
Il riassorbimento, da effettuare secondo la disposizione dell'art.
3, terzo comma, del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, avra'
inizio il 1 giugno 1955.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO