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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1951, n. 1026,
concernente provvedimenti favore delle zone colpite dalle recenti
alluvioni in Campania, con la seguente modificazione:
"Il primo comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"All'Amministrazione provinciale di Salerno ed ai comuni di
Salerno, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Tramonti, Maiori e Minori
possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1956, contributi
integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio
economico del proprio bilancio. A favore dei predetti Enti puo'
essere autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2
e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51,
per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo
statale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI -
VANONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO