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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027,
contenente norme per la sospensione dell'esecuzione degli sfratti e
del corso dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni
della provincia di Salerno, con la seguente modificazione:
All'art. 1, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "E'
inoltre in facolta' del giudice competente di concedere, in deroga a
tutte le disposizioni di legge generali, piu' proroghe di tutti gli
sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della
presente legge, nei casi in cui, per effetto dell'alluvione, la
penuria della disponibilita' degli alloggi si e' aggravata, e quante
volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale
situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne
i casi di sfratti per morosita' e tranne per coloro che possono
essere sistemati a cura dell'autorita' comunale in altri alloggi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 31 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO