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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare
il proprio capitale, in una o piu' volte, da lire 540 milioni a lire
1080 milioni.
Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto
dell'Istituto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO