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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione ai sottufficiali, alle guardie
scelte ed alle guardie del Corpo forestale dello Stato degli
arretrati della razione viveri, in natura o in contanti (secondo
rateo), dal 1 luglio 1947 al 1 luglio 1948, prevista dall'ultimo
comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, in
combinazione con gli articoli 122 del regio decreto 3 ottobre 1929,
n. 1997, e 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.