Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di cinque anni, previsto dall'art. 6 della legge 24
dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte
degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per
ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie (gruppo B), e' prorogato di altri cinque anni.