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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le retribuzioni massime annue previste dall'art. 3 della legge 3
marzo 1949, n. 52, per i componenti lo stato maggiore della
navigazione marittima e della pesca marittima, sono elevate, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio
1952, n. 33, a lire 475.000 per i comandanti e per i capi
macchinisti, a lire 400.000 per i primi ufficiali di coperta e di
macchina e a lire 350.000 per gli altri ufficiali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - VIGORELLI - DE PIETRO -
GAVA - MATTARELLA - CASSIANI -
VILLABRUNA - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO