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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato
nell'esercizio 1954-55 a sussidiare, entro il limite massimo
complessivo di lire settanta milioni:
a) l'impianto, da parte di cooperative di pescatori, di magazzini
e di frigoriferi per la conservazione del pescato, di attrezzature
per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca e per la
fabbricazione di reti e di altri attrezzi;
b) l'acquisto di mezzi di trasporto del pescato;
c) la costruzione e la sistemazione di impianti di pescicoltura e
di incubazione per uova fecondate artificialmente;
d) la propaganda per l'incremento della pesca e della
pescicoltura e per il consumo del pesce, anche mediante la
partecipazione ad esposizioni e l'erogazione di premi per gare di
pesca;
e) l'azione di assistenza e di soccorso ai pescatori di mestiere;
f) l'intensificazione del servizio di vigilanza sulla pesca.
L'ammontare del contributo di cui alle lettere a), b) e c), non
puo' superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.
La concessione del contributo e' disposta con decreto del Ministro
per l'agricoltura e per le foreste, sentita una Commissione nominata
dal Ministro stesso e composta dal Sottosegretario di Stato, che la
presiede, da due funzionari di grado non inferiore al sesto e da due
esperti nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste su
designazione delle organizzazioni nazionali di cooperative.
Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario
amministrativo di grado non inferiore al nono.