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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nelle scuole medie statali e' consentita l'istituzione di corsi e
di classi in eccedenza ai limiti fissati dall'art. 5 della legge 1
luglio 1940, n. 899, rimanendo fermi i rapporti-numerici; per il
personale insegnante, fra corsi e cattedre di ruolo, risultanti dalla
tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre
1945, n. 816, e, per il personale non insegnante, fra alunni, corsi e
posti di applicato di segreteria fissati dal terzo e quarto comma
dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, e
successive modificazioni, e tra classi e posti di bidello risultanti
dall'art. 12 della legge 1 luglio 1940, n. 899, modificato dall'art.
8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.
Le disposizioni del precedente comma hanno effetto dal 1 ottobre
1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1954
EINAUDI
SCELBA - ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO