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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione
residente.
Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le
posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle
convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonche' le
posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno
stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformita' del
regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Gli atti anagrafici sono atti pubblici.