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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a
disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il
tesoro, l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della
campagna di produzione 1954-1955 ed a fissarne le relative modalita'.